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Stop ai tirocini non retribuiti negli ospedali italiani per infermieri e personale di supporto.

Anche il Parlamento Europeo ha condannato fermamente la pratica che rappresenta le fondamenta della maggioranza degli ospedali pubblici italiani e che permette di sopperire all’enorme carenza di personale sanitario infermieristico e di supporto nelle corsie.

La risoluzione che condanna esplicitamente l’organizzazione di tirocini, stage e apprendistati non retribuiti su tutto il territorio europeo è stata approvata con la stragrande maggioranza dall’istituzione internazionale.

L’approvazione della Legge di Bilancio 2022, tra le numerose novità introdotte in materia di Lavoro, ha dettato nuove ed interessanti disposizioni in merito ai tirocini.

Considerato l’estensivo utilizzo nel mondo dell’imprenditoria nella valutazione dei soggetti appena entrati nelle aziende, è chiaro quanto sia utile fare luce sui nuovi aspetti normativi e su come questi possano influenzare l’uso dello strumento.
A tal proposito, è utile fare una breve panoramica riguardo lo Strumento e la normativa di riferimento.
Il tirocinio (detto anche stage) nasce per facilitare l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro di talune categorie di soggetti.


Esistono due categorie di tirocini:

Tirocini curriculari: disciplinati e previsti nei piani di studio delle Università e/o Enti Formativi, la funzione è dare allo studente la possibilità di perfezionare l’apprendimento scolastico attraverso una esperienza professionale.

Tirocini extracurriculari: finalizzati all’inserimento lavorativo di giovani, disabili, disoccupati ed altre categorie, sono disciplinati dalle singole Regioni e Province autonome. La funzione è favorire le scelte professionali del tirocinante mediante una formazione in un contesto produttivo, mettendolo in contatto diretto con il mondo del Lavoro.

Il rapporto di stage richiede l’incontro di tre soggetti:

il tirocinante;

il soggetto ospitante, ad es. società o associazioni;

l’ente promotore, ad es. le Agenzie per il Lavoro.

Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione fra l’ente promotore ed il soggetto ospitante, corredata da un progetto formativo (PFI) redatto dal soggetto ospitante e sottoscritto dal tirocinante nel quale devono essere indicati durata, orario giornaliero e settimanale, obblighi e attività del tirocinante, le garanzie assicurative, l’indennità corrisposta, ecc.

Sia il soggetto promotore che l’ospitante dovranno prevedere un tutor che deve seguire il tirocinante nel corso dell’esperienza.

Normativa

La regolamentazione in materia di tirocini è, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome.  Come però richiesto dalla legge 92/2012, la Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome ha fornito una cornice normativa di riferimento tramite delle Linee Guida per armonizzare le diversità che si erano create fra le varie Regioni ognuna delle quali avevamo emanato singoli provvedimenti.
Dopo una prima versione delle Linee Guida nel 2013, quest’ultima è sostituita dalle “Linee-guida in materia di tirocini e orientamento”, adottate in data 25 maggio 2017.
Nelle linee guida del 2017 è previsto che:

la durata minima del tirocinio sia di 2 mesi mentre la durata massima sia di 12 mesi con l’esclusione per i soggetti disabili la cui durata complessiva del tirocinio può arrivare fino a 24 mesi.

Per poter essere attivato deve esserci una convenzione, con la sottoscrizione di un Piano formativo Individuale (PFI) così come indicato in precedenza;

che in alcuni casi specificatamente indicati i tirocini possono essere sospesi o interrotti;

i tirocinanti non possono ricoprire ruoli o posizione proprie del soggetto ospitante, sostituire i lavoratori dipendenti duranti i picchi di attività o sostituire personale in ferie, malattia o maternità;

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante devono nominare entrambi un tutor. I due tutor hanno funzioni distinte, ma collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche, per monitorare lo stato di avanzamento del percorso formativo;

È necessario rilasciare una attestazione dell’attività svolta;

È prevista la corresponsione di un’indennità minima per le attività svolte dal tirocinante, non inferiore a 300 euro lordi mensili (modificabile in aumento da parte della regione)

L’indicazione di un numero massimo di tirocini attivabile contemporaneamente dal soggetto ospitante

Quindi ad oggi la disciplina dei tirocini extracurriculari è rimessa alle singole Regioni e alle Provincie Autonome nel rispetto delle linee guida del 2017 definite dalla Conferenza Stato-Regioni.
Tirocinio 2022: la Legge di Bilancio

Il tirocinio extracurriculare, nato come strumento di politica attiva per migliorare l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro, è un’esperienza formativa e al contempo lavorativa che non costituisce però un rapporto di lavoro.
Questo strumento, pensato quindi come un’occasione di formazione per tutti i destinatari, ha finito con il corso del tempo con il trasformarsi in un modo, da parte di aziende scorrette, di avvalersi di manodopera sottopagata.

ex tossicodipendenti;

alcolisti ed ex alcolisti;

condannati ammessi a misure alternative;

ex detenuti;

rifugiati;

ecc.

l’istituto del tirocinio extracurriculare sarebbe di fatto abbandonato, in quanto ad oggi solo intorno al 5/7% di quelli attivati si riferisce a questi soggetti. Dovrebbero almeno inserirsi fra i soggetti con difficoltà di inclusione sociale gli ultracinquantenni momentaneamente non occupati che potrebbero riqualificarsi per un periodo limitato utilizzando lo strumento del tirocinio.
È da considerare in maniera positiva infatti, nell’ambito del contenimento degli utilizzi scorretti del tirocinio, l’introduzione di limitazioni al numero di quelli attivabili e il vincolo all’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima tirocinanti al termine del periodo. In pratica, ciò si tradurrebbe nell’impossibilità di attivazione di tirocini in aziende che non assumono mai e che, utilizzano gli stagisti solo avvicendandoli in una sorta di turnover continuo per accaparrarsi lavoratori a basso costo.
Si ritiene però auspicabile che all’interno dei soggetti con difficoltà di inclusione sociale vengano compresi anche i disoccupati e soprattutto gli inoccupati, dando al tirocinio extracurriculare un senso profondo di “inclusione” e rappresentando, a maggior ragione con le nuove linee guida, una possibilità concreta di inserimento nel mondo del lavoro.
Tutti gli enti deputati avranno quindi il compito di far pressione al Governo ed alle Regioni in modo che nel redigere le nuove linee guida si mantenga quanto di buono indicato in quelle del 2017, comprendendo fra i soggetti destinatari i disoccupati e gli inoccupati e mantenendo, di conseguenza, l’utilità del tirocinio come porta di accesso al mondo del Lavoro.

 

In materia di tirocini sono previste interessanti novità nella legge di Bilancio 2022 .

In particolare, i commi dal 720 al 726 rimarcano le differenze esistenti tra le due tipologie di tirocinio consentite, ovvero tirocinio curriculare ed extracurriculare.

Nello specifico:

• il comma 720 ribadisce che «Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare».

La norma, dunque, fornisce la definizione di tirocinio “extracurriculare” e, solo in via residuale, di quello “curriculare” che, in assenza di una specifica normativa sul punto, era stato definito per la prima volta dal Ministero del Lavoro (cfr. circolare n. 24/11) quale «esperienza prevista all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza»;

• il comma 721 affida al Governo e alle Regioni la delega per predisporre, entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio (e quindi entro il 30 giugno prossimo) un nuovo accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini extra-curriculari che stabilisca, tra l’altro, che i tirocinanti debbano essere soggetti con difficoltà di inclusione sociale e che individui alcuni elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e i limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;

• il comma 722 prevede che la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione al tirocinante, secondo gli importi che saranno, di volta in volta, definiti a livello regionale, comporterà a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro;

• il comma 723 specifica (meglio: ribadisce) che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, precisando che, in caso di violazione di tale disposizione, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità per il tirocinante di ottenere, a seguito di una sua domanda, l’accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;

• il comma 724 dispone che i tirocini siano soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante, estendendo – evidentemente – l’obbligo, già vigente per i tirocini extracurriculari, anche ai curriculari;

• il comma 725 chiarisce che l’obbligo di rispettare integralmente le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei tirocinanti grava sul soggetto ospitante;

• il comma 726 abroga, infine, a partire del 1° gennaio 2022, i commi 34, 35 e 36 dell’art.1 della legge Fornero in materia di tirocini.

Le novità sopra descritte sono evidentemente finalizzate ad assicurare che il tirocinio sia utilizzato in maniera corretta e senza distorsioni. Si auspica tuttavia che quanto previsto dal legislatore al comma 721, ovvero che i tirocinanti dovranno essere persone con difficoltà di inclusione sociale, non restringa eccessivamente la platea dei destinatari di uno strumento che, sino ad oggi, ha costituito un modo molto utile, in particolare per i giovani, per entrare nel mondo del lavoro, acquisire competenze specifiche e farsi conoscere da un futuro datore di lavoro.

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